Data di iscrizione: 14/06/2013
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Data atto di costituzione: 13/09/2000
Sistema di amministrazione: consiglio di amministrazione (in carica)
OGGETTO SOCIALE
La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata.
Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione delle attività di cui all’articolo successivo finalizzandole all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate individuate dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) della stessa legge.
La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d’occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge o autonoma, compreso il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 ed eventuali modificazioni o da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogate o diversamente disciplinate.
I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all’art. 2516 codice civile, dagli amministratori ed approvato dall’assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
I soci concorrono alla gestione dell’impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come “socio – lavoratore” e lo statuto assume pertanto valore di “patto societario”, di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.
La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla cooperativa e dall’associazione di rappresentanza, nell’ambito delle legge in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.
La cooperativa dunque, nel nascere e svilupparsi con l’intento di contribuire efficacemente alla crescita sociale ed economica del proprio contesto territoriale, rappresenta un riferimento importante sia in termini occupazionali che in termini di effettivo sostegno nello svolgimento di attività di rilevanza sociale promosse soprattutto sia da enti e istituzioni pubbliche che private.
Essa è al contempo attenta ad accogliere le istanze di nuovi soggetti, in particolare privati, acquisendo, con cio’, una maggior consapevolezza dell’importanza dell’attenzione da rivolgere ai diversi attori sociali, economici, politici, etc. Del territorio e, quindi, della necessità di costruire con essi rapporti costruttivi fondati su reciproco rispetto.
In tal senso si esplicita in forma quanto più chiara il carattere peculiare della cooperativa che consiste nel suo orientamento agli interessi degli “stakeholder”, cioè di coloro che essendo i “vicini” della cooperativa (dipendenti, associazioni, comunità locali, imprese, etc.) Con cui è d’obbligo interloquire, possono rappresentare coloro i cui interessi sono direttamente collegati con quelli della cooperativa stessa.
Questa impostazione sostiene l’obbiettivo primario di voler sviluppare e concretizzare un modello in cui i valori della cooperazione, e della cooperazione sociale in particolare, costituiscano gli elementi trainanti e di
riferimento di una strutturazione imprenditoriale efficace, tale da poter incidere in maniera effettiva sulla crescita della cooperativa ma anche sull’evoluzione e sulla costruzione del modello sociale del territorio in cui opera, ritenendosi parte attiva e propositiva di esso.
Quali declinazioni di questo macro obbiettivo la cooperativa individua i
seguenti punti:
– promuovere lo sviluppo economico locale e la crescita del capitale umano;
– attuare azioni efficaci a sostegno di soggetti deboli o a rischio di emarginazione favorendone l’inserimento non soltanto in un contesto lavorativo ma in un ambito sociale più ampio, considerando ogni forma di diversità uno stimolo ed un valore di crescita;
– accrescere la partecipazione ed il coinvolgimento nella vita sociale della cooperativa, cosi’ come le possibilità di condivisione delle scelte, valorizzando il ruolo del socio all’interno dei processi democratici della cooperativa;
– ampliare ed allargare le attività della cooperativa ad altri ambiti territoriali;
– sviluppare le dimensioni della cooperativa tenendo prioritario lo scopo di ottenere risultati economici positivi;
– mirare ad ottenere la soddisfazione del cliente relativamente alla qualità dei servizi offerti e del loro rapporto con il prezzo;
– promuovere politiche attive e collaborare con organizzazioni, enti, ed altri soggetti per costruire interventi condivisi;
– contribuire in maniera sistematica e attiva alla costruzione di una rete di rapporti strutturati con gli altri soggetti della cooperazione;
– tenere a riferimento la carta dei valori della cooperazione per cio’ che concerne sia i rapporti interni che tra cooperative. La cooperativa, nel voler raggiungere gli scopi sopra definiti, intende sviluppare un modello capace di coniugare i valori della cooperazione ? E della cooperazione sociale in particolare ? Con l’esigenza di rispettare obbiettivi di impresa in termini di sostenibilità, efficacia ed efficienza ? Ai livelli massimi possibili in una impresa sociale senza snaturarne le peculiarità ? E, al contempo, promuovere una strutturazione ed organizzazione capace di valorizzare il radicamento ed il rapporto virtuoso con più territori, e con cio’ l’autonomia di forti capacità relazionali e rappresentative locali sempre riconducibili alla unità ed unicità che sono proprie della cooperativa.
5.1 la cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
Considerata l’attività mutualistica della società, così come definita all’articolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle attività di cui al punto successivo sempre finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate:
5.2 la cooperativa potrà pertanto svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) attività di propaganda mutualistica e cooperativa per la diffusione e lo sviluppo dello spirito associativo e di rafforzamento dei legami di solidarietà aderendo anche ad enti, a cooperative di secondo grado, consorzi, associazioni e società che si propongono attività affini, complementari ed integrative a quelle statutarie;
2) gestione di strutture complesse per l’erogazione di servizi di pulizia e manutenzione di locali, gestione e manutenzione di aree condominiali, aree verdi, parchi, giardini, pubblici e privati, gestione di mense e di pubblici esercizi, gestione di lavanderie, portinerie ed attività commerciali;
3)gestione di attività inerenti la gestione di sportelli di riscossione, vendita di titoli di viaggio e similari, la gestione di aree e strutture adibite a parcheggio di veicoli, compresi i servizi, garages, officine, stazioni di rifornimento, impianti di manutenzione e lavaggio, magazzini necessari all’espletamento delle attività sociali;
4) attività concernenti lavori di trasporto, trasloco, facchinaggio e tutte le operazioni di movimentazione carichi nonchè la gestione di magazzini;
5) gestione di servizi di supporto alle pubbliche amministrazioni e alle società a partecipazione pubblica, nonchè ai privati come a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di logistica, servizi di orientamento, servizi di formazione, servizi di consulenza, servizi dei centri di inserimento ed elaborazione dati, servizi di lettura contatori, servizi di segreteria, attivazione e/o gestione di call center, gestione di banche dati, servizi informativi, organizzazione e gestione di acquisti centralizzati, gestione di impianti e strutture sportive con relativi servizi, attività di analisi, di ricerca e di studi ed elaborazioni statistiche e di settore sia presso la sede della cooperativa che nelle sedi indicate dai richiedenti;
6) servizi diretti a favorire l’accesso al lavoro, la formazione, la ricerca attiva del lavoro, il sostegno all’inserimento lavorativo di fasce deboli;
7) fornitura di servizi di pulizia, igienizzazione e sanificazione a privati e/o enti, compresa la pulizia urbana, la raccolta di rifiuti e la gestione di impianti e servizi di smaltimento, di differenziazione e/o trasformazione e rigenerazione di questi ultimi; gestione di lavanderie industriali e al pubblico; gestione di aree custodite, condomini; servizi di custodia diurna e notturna e tutelativi del trasporto di valori e merci;
8) tutte le attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale, turistico ed ambientale, comprendendo la gestione in toto di strutture, iniziative, eventi a cio’ inerenti come a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) progettare, organizzare, gestire e promuovere eventi culturali, mostre, spettacoli, conferenze, concerti, manifestazioni pubbliche di ogni genere, dalle folcloristiche a quelle fieristico-commerciali, dalle sportive alle musicali, e simili;
b) progettare, gestire e promuovere spazi a valenza culturale, spazi museali, centri di aggregazione, biblioteche, mediateche, informagiovani, centri culturali, siti di interesse storico-artistico, archeologico o ambientale, teatri e sale teatrali, sale cinematografiche, con annessi servizi di caffetteria, ristorazione, libreria, merchandising, etc.;
c) progettare, organizzare, gestire e promuovere attività di tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali, ambientali e turistici così come organizzare, gestire, promuovere e vendere proposte di itinerari turistici,
escursioni ed itinerari a tema, pacchetti di viaggio quali attività di tour operator e gestione di agenzie viaggi, gestire e organizzare attività informative;
d) progettare, organizzare, gestire e promuovere attività formative, interventi didattici, proposte ludico-ricreative, azioni e servizi socio-culturali;
e) progettare, organizzare, gestire e promuovere attività editoriali, grafiche, di stampa, di confezionamento pubblicazioni e similari, di catalogazione, creazione di archivi e banche dati, di realizzazione di prodotti e servizi multimediali, informatici, telematici, cinematografici, video, audio, etc.; di produzione, acquisto, diffusione distribuzione e vendita degli stessi; di raccolta sponsorizzazioni e pubblicità;
f) progettare, organizzare, gestire e promuovere scavi e siti archeologici, il restauro di beni di qualsiasi genere o natura;
g) gestire e promuovere strutture ricettive, di ristorazione e di ricreazione;
h) fornire servizi e supporti, sia professionali che tecnici, per le attività di cui ai punti precedenti e avviare servizi ed attività volte a supportare le funzioni e la gestione della cooperativa e delle eventuali cooperative di secondo grado e/o consorzi, società. Etc. A cui la cooperativa aderirà (centro elaborazione dati, segreteria centralizzata, etc.);
i) gestire attività di fundraising per attività autonomamente gestite o per conto di terzi.
9) costituzione di laboratori di grafica, editoria, ed altre tecniche di stampa, di studi pubblicitari, e qualsiasi altra lavorazione, produzione e servizio affine che possa essere svolta nell’ambito di un laboratorio di arte grafica, editoriale, stampaggio e simili sia in proprio che per conto terzi;
10) gestione di mense aziendali pubbliche e private, bar e ristori, con somministrazione di cibi e bevande sia presso le sedi delle mense che con consegna e distribuzione dei pasti presso le sedi delle aziende o di chiunque ne faccia richiesta; produzione e commercializzazione prodotti tipici. L’attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altri enti o società del settore;
11) interventi per l’inserimento lavorativo:
– costituzione di botteghe e laboratori per la produzione e la vendita di articoli di maglieria, pelle, vetro, vimini, legno, biancheria, giochi, bigiotteria, materiale didattico, audiovisivo, documentazione, in particolare pubblicazioni rivolte alla prevenzione degli stati di dipendenza ed emarginazione;
– costituzione di gruppi di lavoro per interventi di manutenzione per opere murarie, idrauliche, da elettricista, per imbianchinaggio etc;
– costituzione di gruppi di bracciantato presso aziende agricole;
– costituzione di gruppi di pulizie, disinfestazioni per fabbricati civili, enti pubblici, parchi etc..;
– organizzazione e allestimento tecnico spettacoli culturali, cineforum, concerti, iniziative pubbliche, feste popolari, cicli di conferenze, sonorizzazioni, luci, costruzioni elettroniche e alta fedeltà, assemblaggio di componenti elettroniche;
– organizzazione e allestimento di stand fieristici, manifestazioni pubbliche, mostre, negozi etc..;
– costituzione di laboratori per la costruzione di pannelli solari e loro installazione;
– costituzione di laboratori di falegnameria, piccola manutenzione mobilio ed elettrodomestici, restauro, legatoria, etc..;
– assunzione di conduzione diretta, in locazione, in appalto o in altre forme, di terreni e fondi rustici in genere, di allevamenti, stalle, di mezzi ed attività del settore della pesca ed ittico in genere, di aziende agricole nonchè coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette nonchè manutenzione di aree verdi, giardini, parchi, condomini etc.. Sia pubblici che privati;
12) promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare anche ai soci e/o dipendenti partecipanti all’iniziativa o all’attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale ed alle qualifiche professionali nonchè alla formazione cooperativistica anche con il contributo della u. E., degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli;
13) può organizzare ed erogare attività di formazione continua nel campo sanitario;
14) trasporto cose e/o persone per conto proprio o per conto terzi; noleggio anche in forma gratuita di attrezzature, macchinari ed automezzi di proprietà della cooperativa medesima.
15) organizzazione, gestione della raccolta, della trasformazione, del trasporto e della commercializzazione di prodotti agricoli, alimentari, ittici, etc. Così come di materiali quali carta, alluminio, rame, vetro, plastica, etc.
16)gestione in proprio o per conto terzi di aree aeroportuali, portuali, arenili, specchi d’acqua, etc. E di relativi servizi ed attività ad essi concernenti;
17)organizzazione e gestione di attività commerciali di qualsiasi natura, al dettaglio e all’ingrosso, strutturate e temporanee, comprese iniziative di promozione e di svendita;
18) organizzazione e gestione di attività finalizzate alle comunicazioni, telefoniche, telematiche, etc quali, a titolo esemplificativo, phone center, call center, internet point, etc;
19) organizzazione e gestione e realizzazione di iniziative nel campo delle comunicazioni sociali quali: periodici e quotidiani di vario genere; emittenti radiofoniche, televisive, canali web-tv, reti net-tv, etc.; centri di produzione e distribuzione di materiali e programmi a supporto dei diversi mezzi di comunicazione;
20)organizzazione e gestione di servizi, uffici e/o agenzie per la produzione di certificati, per il disbrigo pratiche in genere presso uffici pubblici e privati, per la riproduzione di materiale stampato (copy center), per il supporto agli studi, per la riproduzione e trascrizione di materiale audio e video, etc.
21) organizzazione, gestione, produzione e commercializzazione di energia proveniente da fonti tradizionali ed alternative; realizzazione di impianti fotovoltaici, impianti eolici, etc, servizi per la loro manutenzione e controllo;
22) attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 25 settembre 1999 n.374 e nei limiti da tale norma consentiti, secondo i contenuti indicati nell’art. 2 ? Comma 1 ? Del decreto ministeriale del ministro dell’economia e delle finanze 13/12/2001 n. 485, limitatamente al servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer), quanto sopra munendosi delle autorizzazioni e delle iscrizioni necessarie.
23) la cooperativa potrà comunque svolgere qualunque altra attività in qualsiasi settore produttivo in grado di concorrere all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e comunque ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale.
5.3 la cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l’acquisizione e l’erogazione dei servizi stessi.
5.4 la cooperativa potrà svolgere le attività sopra elencate anche in collaborazione e/o convenzione con enti pubblici e privati, con altre cooperative ed organizzazioni.
5.5 potrà richiedere e utilizzare le provvidenze disposte da organismi internazionali dello stato, della regione, e degli enti locali, nonchè finanziamenti e contributi disposti da enti, associazioni e organismi pubblici e privati, della cultura e dell’informazione.
5.6 la cooperativa potrà quindi stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, con particolare riferimento allo stato, regioni, province, comuni, ipab, uu.ss.ll, nonchè alle università e alle scuole di ogni ordine e grado e agli enti che affiancano per i servizi ad esse relative.
5.7 la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l’altro per la sola indicazione esemplificativa:
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti o imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all’attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico ;
b) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
c) costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
d) concedere avalli cambiali, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative.
5.8 la cooperativa puo’ effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 d. Lgs. N. 385/93 (“testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall’assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.
5.9 la cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
5.10 la cooperativa potrà emettere titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
5.11 la cooperativa si propone, altresì, l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e al potenziamento aziendale.
5.12 la cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545 ? Septies del codice civile, con la preventiva autorizzazione della assemblea ordinaria dei soci.
POTERI DA STATUTO
Il consiglio di amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11 (undici), eletti dall’assemblea. Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori ordinari persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche, tra i soci volontari, tra i soci finanziatori e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori ordinari persone fisiche. Ai soci finanziatori, se esistenti, in considerazione dell’interesse che essi hanno nell’attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell’assemblea straordinaria di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo degli amministratori. Non possono essere nominati consiglieri soggetti che abbiano subito condanne con sentenza penale irrevocabile per delitti contro la persona, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la pubblica amministrazione o per delitti concernenti la violazione delle norme che vietano l’utilizzo di sostanze stupefacenti. Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall’assemblea, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Salvo quanto previsto dall’articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall’ufficio di amministratore. In ogni caso gli amministratori non potranno ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione di società controllate dalla cooperativa. Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall’art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati dovranno riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le votazioni sono palesi. Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta. Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video – conferenza o in audio – conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto. Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della cooperativa, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. In tali casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la cooperativa dell’operazione. Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa; pertanto, compete al consiglio di amministrazione, fra l’altro e a titolo meramente esemplificativo:
a. Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
b. Redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
c. Predisporre il bilancio preventivo entro la fine del periodo precedente al periodo previsto;
d. Gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa nonché degli altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
e. Compilare i regolamenti interni;
f. Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
g. Deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti o società, cui la cooperativa aderisce;
h. Deliberare su tutte le altre materie di cui al quarto comma dell’articolo 5;
i. Conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente;
j. Nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
k. Stipulare i contratti di costituzione e partecipazione ai gruppi cooperativi paritetici di cui all’articolo 2545 – septies del codice civile, su mandato della assemblea dei soci;
l. Assumere e licenziare i dipendenti della cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
m. Approvare le norme del codice etico aziendale e provvedere agli adempimenti in esso previsti;
n. Deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
o. Comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
p. Promuovere la costituzione di consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati; q. Deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all’assemblea generale. Il consiglio di amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente articolo 39, ferma restando l’applicazione dell’articolo 2436 del codice civile in materia di deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni. In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli amministratori da sostituire.
POTERI ASSOCIATI ALLA CARICA DI REVISORE LEGALE
Il controllo contabile e’ affidato al collegio sindacale
RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
L’ assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:
a. Non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
b. Al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
c. All’eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
d. Un dividendo ai soci cooperatori e volontari, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 2545 – quinquies, secondo comma, del codice civile;
e. Un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal titolo v, nella misura stabilita dalla legge, ovvero dallo statuto, ovvero dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in piu’ rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d), qualora si tratti di soci cooperatori;
f. All’eventuale fondo di riserva divisibile, nella misura non superiore al 2% (due per cento);
g. L’eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.
In deroga a quanto sopra stabilito, l’assemblea potra’ deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.